
Scarica l’opuscolo>> Tutele delle colonie feline anche nelle aree private
Le colonie feline sono ufficialmente riconosciute dalla Legge n. 281 del 14/8/91 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo) che regola proprio il maltrattamento dei gatti, considerati parte integrante della societĂ .
I gatti randagi hanno anche il diritto di ricevere cure e cibo nel luogo prescelto, nel rispetto delle norme igieniche.
Le colonie feline sono riconosciute dalla LEGGE ITALIANA e nessuno può spostare i gatti dal luogo che hanno scelto per vivere.
La colonia felina è considerata tale composta anche da solo DUE gatti.
la legge punisce il maltrattamento dei gatti che vivono in libertĂ con pene MOLTO severe
La cattura dei gatti che vivono in stato di libertà è consentita solo per comprovati motivi sanitari.
Ogni regione e comune italiano ha un proprio regolamento finalizzato alla tutela e al benessere degli animali, sempre nel rispetto della normativa nazionale.
COLONIE FELINE NELLE AREE PRIVATE
Le colonie sorte su un’area pubblica hanno gli stessi diritti di quelle sorte su aree private o che si trovano nei pressi di un condominio.
Purtroppo, a volte capita che i mici, non conoscendo ovviamente il senso della proprietà occupino letteralmente aree private o spazi comuni in un edificio e, non tutti ne sono sempre contenti o d’accordo: da qui guerra aperta tra proprietari pelosi e non, tra gattari ed intolleranti alla presenza di gatti liberi.
Capita così spesso che il proprietario dell’area su cui si trova la colonia blocchi il passaggio ai gatti (in genere con reti) impedendo loro di raggiungere la zona del cibo.
Quello che apparentemente è esercizio del diritto di proprietà , tuttavia, assume la caratteristica di maltrattamento punibile penalmente (Legge 189 del 20 Luglio 2004 “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”), essendo la vita e il benessere dei gatti randagi tutelato. In generale è vietato a chiunque (e quindi anche al proprietario del terreno) :
*ostacolare l’attività dei tutori;
*asportare o danneggiare oggetti utili per l’alimentazione e la cura dei gatti;
*allontanare o spostare i gatti di colonia dal proprio habitat
👉 Le attività sopra citate configurano un reato di maltrattamento,
TUTOR DELLA COLONIA
👉Mentre il Tutor della colonia può accedere, ai fini dell’alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietĂ o in concessione al Comune, l’accesso a zone di proprietĂ privata è subordinato al consenso del proprietario.
⚠️Se questi nega il consenso e impedisce ai gatti di raggiungere il suolo pubblico per alimentarsi risponde, come già detto, di maltrattamento. In casi di comprovati motivi relativi alla salute e tutela di gatti liberi residenti in aree private e nell’impossibilità di accedervi, il referente della colonia sottopone e demanda al Referente per la Tutela Animali del Comune ed alle autorità competenti le problematiche individuate.
👉L’operazione di spostamento, esclusivamente se giustificata da gravi motivi di igiene o di salute, deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnico competente dell’ASL in accordo con il Sindaco che tutela gli animali del proprio territorio come da legge 281/91.
❌Laddove non vi è possibilitĂ di gestione da parte di un tutor e vi sono gatti randagi per tutelarli e limitare la riproduzione come “prevenzione al randagismo” la ASL territoriale provvede alla sterilizzazione/castrazione con reinserimento sul territorio❌