👉Articolo unico L. N.37/1974 :
Il non vedente ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida nei suoi viaggi su ogni mezzo di trasporto pubblico senza dover pagare (L. 376 del 25 Agosto 1988) per l’animale alcun biglietto o sovrattassa.
👉Al non vedente è riconosciuto altresì il diritto di accedere agli esercizi aperti al pubblico con il proprio cane guida :
diritto d’accesso in tutti i luoghi pubblici, come i negozi, ristoranti, le piscine, chiese, gli ospedali, i musei, teatri, cinema, scuole, così come tutti gli altri edifici pubblici.
👉I responsabili della gestione dei trasporti di cui al primo comma e i titolari degli esercizi di cui al secondo comma che impediscano od ostacolino, direttamente o indirettamente, l’accesso ai non vedenti accompagnati dal proprio cane guida sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500.
🔴Non si applica l’Ordinanza Sirchia sui cani pericolosi ORDINANZA 27 agosto 2004 sono, dunque, esonerati dall’obbligo permanente di museruola.
🟢 Il non vedente è esonerato dalla raccolta obbligatoria dei bisogni
anche se in genere i cani guida
sono addestrati a fare bisogni in
luoghi adeguati (diversi dai marciapiedi).
🔵Per ottenere un cane guida bisogna
fare richiesta ad uno dei centri di addestramento per cani per non vedenti presenti nella Regione di residenza del richiedente e quindi sarà possibile avere un primo approccio con l’animale e procedere ad un periodo di affidamento in prova.
🟢La normativa fiscale ha previsto poi delle particolari agevolazioni: l’acquisto e il mantenimento dei cani guida destinati all’assistenza dei non vedenti sono oneri agevolati.
👉la Commissione Nazionale Cani Guida ha messo a disposizione un indirizzo email (caniguida@uiciechi.it), rivolto a tutti coloro che si ritrovano in situazioni simili, affinché l’Unione Italiana Ciechi possa intervenire e fornire un sostegno, anche legale.
(a cura di Rita Bruno, Fonti Money.it-Camera.it-wikipedia-web)